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Cig, deroga ampia
Di Daniele Cirioli
Il limite di due mesi all'erogazione della cig in deroga si applica esclusivamente ai provvedimenti di concessione regionali. Pertanto, la cig concessa con decreto ministeriale (a grandi aziende o alle imprese plurilocalizzate) sarà erogata per l'intero periodo autorizzato. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3560/2013. I chiarimenti. In primo luogo, l'Inps spiega che, in relazione alla cig in deroga, possono essere effettuati soltanto i pagamenti rientranti nell'arco temporale di due mesi consecutivi dalla data di inizio del periodo autorizzato (esempio: periodo dal 18 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, possono essere pagati soltanto i periodi dal 18 settembre al 17 novembre 2012). In secondo luogo, l'Inps precisa che il limite dei pagamenti per un massimo di due mensilità si applica esclusivamente ai provvedimenti regionali di concessione. Conseguentemente le prestazioni autorizzate con i decreti interministeriali riferiti ad «aziende plurilocalizzate» o «grandi aziende», sono erogate per l'intero periodo decretato. Ancora, l'Inps precisa che il limite delle due mensilità di prestazione non opera con riferimento agli ammortizzatori in deroga concessi in seguito all'evento sisma del maggio 2012 che ha interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Per tale evento, aggiunge, è in corso di emanazione uno specifico decreto interministeriale (in base all'articolo 15, comma 3, del dl n. 74/2012). © Riproduzione riservata
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