La riduzione delle province, definita “riordino” nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 95 per opera del Senato, è avviata. I tempi sarebbero strettissimi, perché la legge così prevede: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali». Si potrebbe quindi ritenere che i giochi siano fatti: poco più di due mesi, e alcune decine di province (nelle quindici regioni a statuto ordinario, si badi: quelle a statuto speciale avranno ben più tempo) dovrebbero essere accorpate.
Peccato che ci siano due ostacoli che potrebbero frenare il percorso di riduzione degli enti. Il primo concerne la costituzionalità della legge, che muta le circoscrizioni provinciali istituendo nuove province senza tener conto dell'obbligatoria, costituzionalmente, «iniziativa dei comuni». I servizi studi delle due camere hanno segnalato il problema, cui il governo ritiene di aver posto rimedio con la semplice consultazione dei consigli delle autonomie locali nelle varie regioni. In verità altro sono tali consigli, altro sono i comuni: e la Carta parla esplicitamente di “comuni”.
L'altro ostacolo concerne quello che (“in modo non usuale”, è stato rilevato) viene definito “atto legislativo di iniziativa governativa”. Non si tratta di un decreto legislativo, non essendovi delega; men che mai di un atto regolamentare, posto che viene definito legislativo. Allora non si scappa: o è un decreto-legge o è un disegno di legge. Ma come potrebbe esservi un decreto-legge previsto da una legge? Quale sarebbe il requisito di straordinarietà di un provvedimento, se esso fosse anticipatamente sancito da una legge ordinaria?
Dovrebbe, quindi, trattarsi di un disegno di legge. Allora, i sessanta giorni si limiterebbero al periodo entro il quale il governo dovrebbe approvare il semplice disegno di legge. È esattamente l'obbligo che, nel caso sia approvata una proposta di variazione territoriale sottoposta a referendum, compete al ministro dell'Interno. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del risultato referendario nella Gazzetta Ufficiale, egli “presenta al Parlamento il disegno di legge costituzio-nale o ordinaria”, per il riordino territoriale (legge n. 352 del 1970, art. 45). Dopo di che, il disegno di legge segue il normale percorso parlamentare.
Diamo per scontato che il governo, acquisite tutte le proposte di riordino delle province, proceda con immediatezza a emanare “l'atto legislativo”. C'è da chiedersi perché mai il parlamento dovrebbe, nel volgere di pochi giorni, approvare immutato il disegno di legge governativo (o i disegni di legge, se per esempio se ne prevedesse uno per ciascuna regione)? Si pensava che il parlamento, in sede di conversione del decreto, avrebbe rimediato a tali incongruenze, segnalate per tempo: invece, nulla ha operato.