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ItaliaOggi
Numero 209
pag. 2 del 3/9/2009
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di Marino Longoni
Nel suo editoriale di ieri «La strategia della Menzogna», il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, ribadisce che «non ho evaso in alcun modo le tasse nell'acquisto della mia casa che i giornali della destra tengono nel mirino: non solo non c'è stata evasione fiscale, ma ho pagato più di quanto la legge mi avrebbe permesso di pagare. Ho versato infatti all'erario tasse in più su 524 milioni di vecchie lire, e questo perché non mi sono avvalso di una norma (l'art. 52 del dpr 26/4/1986, numero 131, sull'imposta di registro) che, ai termini di legge, mi consentiva nel 2000 di realizzare un forte risparmio fiscale». Mauro aggiunge, «capisco che il Premier non conosca le leggi, salvo quelle deformate a sua difesa o a suo privato e personale beneficio. Ma dovrebbe essere più attento nel pretendere che tutti siano come lui». Così il suo suicidio mediatico è perfetto. La base imponibile dell'imposta di registro infatti (e di quelle ipotecarie e catastali) non è il valore catastale (come Ezio Mauro vorrebbe dare a intendere), ma il valore effettivo dell'immobile. In sede di autoliquidazione delle imposte, il valore effettivo dell'immobile è definito dal prezzo di compravendita dichiarato dalle parti (le quali sono ovviamente tenute a dichiararlo per l'ammontare effettivamente praticato e non per la sola parte che vogliono loro). Il comma 4 dell'art. 52 del dpr 131/1986 (la norma richiamata da Mauro) dice che, se il valore su cui le parti autoliquidano le imposte è superiore al valore catastale, questo accertamento di maggior valore non può avere luogo e la partita si chiude tra fisco e contribuenti nella piena correttezza dei reciproci comportamenti. Resta il fatto che, se il valore catastale è 100 e le parti dichiarano un valore ad esso superiore (Mauro dice di aver dichiarato 524 milioni in più del valore catastale), ma al contempo inferiore di quello che è l'effettivo prezzo di compravendita praticato (i giornali hanno parlato, non smentiti, di assegni in nero per 850 milioni, oltre alla parte in chiaro dichiarata in atto), non è affatto vero che il comportamento delle parti è conforme alla legge. La condotta evasiva di cui si è macchiato Ezio Mauro ha un nome e una sua specifica sanzione: si chiama «parziale occultamento del corrispettivo» ed è sanzionata dall'art. 72 del dpr 131/1986 nella misura dal 200% al 400% dell'imposta in tal modo evasa. L'unico motivo per cui questa sanzione non potrà essere applicata, ora che la questione è venuta a galla, è che il termine, entro cui l'amministrazione finanziaria può esperire l'accertamento, recuperare le imposte non versate e applicare le relative sanzioni, è di tre anni ed è pertanto spirato. Salvo che non sia stata avviata un'indagine penale, che allungherebbe i termini di prescrizione.
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